ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA – C.F. 86000200583 C.M. RMIC8AS009 – AT11R12 – ISTITUTO COMPRENSIVO MARCELLINA
Prot. 0000065/U del 11/01/2022 12:48 II.5 – Dirigente scolastico DS

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
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Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Alle famiglie degli alunni
Scuola Secondaria di Primo Grado

 

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – SCUOLA SECONDARIA

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV- 2 in ambito scolastico.
1. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri;
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
o misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:
o attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
o misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto
– sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo
vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Nel caso di due positività nel gruppo classe, qualora uno studente con requisiti (alunno che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, o che sia guarito, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo
) volesse anticipare il rientro, si procederà nel seguente modo:
1. Lo studente, o la sua famiglia, invia documento comprovante l’esistenza dei Requisiti necessari alla presenza, utilizzando la seguente mail requisiti@icmarcellina.edu.it specificando nell’oggetto: CLASSE. NOME. COGNOME ALUNNO
2. Il Dirigente, o il suo delegato, valuteranno la richiesta e, al ricorrere dei Requisiti, verrà inviata comunicazione sul RE ai genitori autorizzando il rientro a partire dalla prima data utile individuata dall’Istituzione Scolastica
3. Non saranno effettuate copie della predetta documentazione ed eventuali email o comunicazioni dei genitori saranno conservate per lo stretto tempo necessario e, comunque, non oltre l’anno scolastico.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
o attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
o misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce
l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente
i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.
Ulteriori precisazioni Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione: o il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: “è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) o non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133); o i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in
qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolasticoCOVID-19.
Si allega

Nota Ministero Istruzione Scuole secondarie di I grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022


Informativa sul trattamento dei dati personal per l’attuazione dei nuovi protocolli covid ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR


Dirigente scolastico
Prof.ssa Angela Bianchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co. 2, del D. Lgs. n.39/93